Funzioni

Rilascio carta d'identità

Informativa al momento del rilascio/rinnovo

Presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Sala Bolognese, è sempre attiva la possibilità, contestualmente all'atto di rilascio o di rinnovo della carta di identità (formato elettronico), di dichiarare e registrare il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti.

Per maggiori dettagli è possibile consultare la pagina dedicata del Ministero dell'Interno.

E' possibile esprimere il proprio consenso alla donazione anche attraverso la procedura guidata sul sito di AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi

Rilascio certificati anagrafici

Cambi di residenza

In base a quanto dispone l’art. 5 della Legge 4 aprile 2012, n. 35 dal 9 maggio 2012 i cittadini possono effettuare dichiarazioni anagrafiche di:
- Iscrizione anagrafica di residenza da altro Comune o dall'estero (immigrazione);
- Cancellazione anagrafica di residenza per trasferimento all'estero;
- Cambio di residenza/indirizzo all'interno del proprio Comune.

Tutti coloro che intendono chiedere la residenza o effettuare un cambio di indirizzo all'interno del Comune di Sala Bolognese, in base alla legge 23 maggio 2014 n 80, articolo 5, hanno l'obbligo di produrre, a pena di nullità della richiesta, il titolo di occupazione dell'alloggio (es: rogito, contratto di locazione, etc.).

Per la nuova normativa dal titolo di occupazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive si deve poter sapere sempre chi è il proprietario dell'immobile (dati anagrafici, indirizzo e telefono).

Modulo dichiarazione proprietario.

Ogni persona che cambia residenza o indirizzo (incluso il minore) deve dimostrare di essere autorizzata ad occupare l'alloggio con un titolo valido.

Testo dell'articolo 5 della legge 23 maggio 2014 n 80 :" Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

La richiesta della residenza si può effettuare attraverso la stampa e compilazione di appositi moduli, scaricabili in questa sezione, con successivo inoltro utilizzando le seguenti modalità:

  • Presentazione diretta all’ Ufficio Anagrafe in Piazza Marconi , 1. In questo caso si consiglia di telefonare prima ad una dei seguenti numeri: 051 6822530- 051 6822528- 051 6822532;

  • Invio per posta tradizionale con Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Comune di Sala Bolognese - Ufficio Anagrafe – Piazza Marconi n.1- 40010 Sala Bolognese;

Questa ultima possibilità e’ consentita ad una delle seguenti condizioni:
A) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale; 
B) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;
C) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del richiedente siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione deve essere inoltre corredata, pena la nullità, della fotocopia di un documento di identità sia del richiedente che di tutti coloro che trasferiscono la residenza. Tutti i maggiorenni inoltre devono sottoscrivere il modulo. La dichiarazione, se completa in ogni sua parte essenziale, verrà registrata dall'Ufficio Anagrafe nei due giorni lavorativi successivi alla data di presentazione.

A seguito della dichiarazione resa, verranno svolti degli accertamenti da parte della Polizia Municipale. Trascorsi 45 giorni senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione di requisiti mancanti da parte dell’ufficio anagrafe, l'iscrizione anagrafica si intende confermata.
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, che prevedono la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace tramite segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. 
Inoltre, in caso di esito negativo degli accertamenti, ovvero di verificata assenza dei requisiti, sarà ripristinata la posizione anagrafica precedente.

L'iscrizione anagrafica dei cittadini extracomunitari è subordinata alla presentazione, unitamente alla dichiarazione, dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno.  Consulta l'informativa

Per i cittadini comunitari. 

Convivenza di fatto

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sala Bolognese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo) unitamente alle copie dei documenti di identità. 
La dichiarazione può essere inoltrata:

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC;
  • occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

CANCELLAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sala Bolognese di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;

  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di  entrambe le parti interessate).

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le stesse modalità sopra descritte valide per la dichiarazione.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);

  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);

  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);

  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);

  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);

  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);

  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);

  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);

  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta;

  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale all'indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;

  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;

  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;

  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);

  • se una delle parti è minorenne;

  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;

  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

accordo delle parti

in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede:

 

1.

se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio);

 

2.

se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;

recesso unilaterale

 

il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;

matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona

 

in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;

morte di uno dei contraenti

 

il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.