Morte
Nascita |
|||||||||||||||||||||||||||
I cittadini a cui è nato un bambino devono dichiararlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza, o alla Direzione Sanitaria del Centro di nascita.
La Dichiarazione viene resa o da uno dei genitori (o da entrambi se trattasi di riconoscimento di figlio naturale), o da un procuratore speciale, o dal medico o dall’ostetrica, o da altra Il Documento da presentare è l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dall’Ospedale o Casa di cura entro i 10 giorni dalla nascita presso il Comune di nascita o di residenza, o entro 3 giorni se viene dichiarato alla Direzione sanitaria del Centro di nascita.
DICHIARAZIONE DI NASCITA TARDIVANel caso la dichiarazione avvenga oltre il termine massimo dei 10 giorni davanti all’Ufficiale dello stato civile, si dovrà presentare oltre all’attestazione della nascita rilasciata dall’ospedale o casa di cura, anche la motivazione delle ragioni del ritardo. Sarà cura dell’Ufficiale dello Stato civile:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Matrimonio |
|||||||||||||||||||||||||||
La coppia che intende sposarsi deve richiedere le "pubblicazioni di matrimonio", che consiste in un avviso pubblico che viene esposto online nell’Albo pretorio. Le pubblicazioni si richiedono presentandosi personalmente all'ufficio di Stato Civile. La pratica può essere avviata anche da uno solo dei nubendi compilando il modulo allegato; in una fase successiva si presenteranno entrambi i nubendi per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione. Se la coppia risiede in due comuni diversi, occorre rivolgersi al comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi. Sarà direttamente l'ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente) e l'avviso verrà pubblicato in tutte e due i Comuni. Durata delle PUBBLICAZIONIL'atto di pubblicazione resta affisso nei comuni di attuale residenza per almeno 8 giorni consecutivi più tre giorni di deposito. Alla scadenza del termine l'ufficio rilascia il nulla osta da consegnarsi al Parroco (in caso di matrimonio religioso) o fissa la data di celebrazione del matrimonio civile. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dal termine della pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione, questa si considera come non avvenuta. Il matrimonio si può celebrare anche in un'altra città. E' necessario comunicarlo al momento della richiesta della pubblicazione all'ufficiale di Stato Civile il quale predisporrà la delega necessaria da inviare al comune prescelto. Sarà cura degli sposi contattare tale comune per concordare la data del matrimonio. COSA OCCORRE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE MATRIMONIALE:
RAPPORTI PATRIMONIALI tra coniugiDal 20/09/1975, a norma della L. 19/05/75 n. 151, le coppie che contraggono matrimonio:
Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione. Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria (separazione/comunione dei beni) e devono depositare l'atto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perchè venga annotato sull'atto di matrimonio. |
|||||||||||||||||||||||||||
Unione civile |
|||||||||||||||||||||||||||
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“ In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto. LE UNIONI CIVILI
Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
1. Processo verbale:
Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.
2. Costituzione dell'unione:
_____________________________________CAUSE IMPEDITIVE all’Unione civile:Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
IL REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. IL COGNOME
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILEL’unione civile si scioglie per morte di una delle parti ; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile. CHI HA CONTRATTO MATRIMONIO O UNIONE CIVILE ALL’ESTEROPer coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili. _____________________________________Rif. normativo: Legge 20 maggio 2016 n.76. |
|||||||||||||||||||||||||||
Convivenza di fatto |
|||||||||||||||||||||||||||
La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1). La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sala Bolognese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione. Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione. COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO
Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo) unitamente alle copie dei documenti di identità.
L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:
Attenzione: CANCELLAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTOLa cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le stesse modalità sopra descritte valide per la dichiarazione. Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione. EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTOIn base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:
L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto. SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALII conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:
Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale all'indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it. Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:
Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti. Il contratto è nullo nei seguenti casi:
Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento. Il contratto di convivenza si risolve in caso di:
|
|||||||||||||||||||||||||||
Separazione e divorzi |
|||||||||||||||||||||||||||
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile. Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocatoL’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito della Legge n. 55, 6 maggio 2015, dal 26 maggio 2015 cambiano i tempi per la proposizione della domanda di divorzio: da tre anni si passa a sei mesi di separazione consensuale o ad un anno in caso di separazione giudiziale. La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli). Gli avvocati ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo (anche tramite PEC e firma digitale) entro 10 giorni al Comune di:
Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato CivileL’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’12/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:
Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi (L. 55/2015). Le fasi dell'accordo:
Per quanto riguarda le modifiche degli accordi, i coniugi possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Sato civile, di volere modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, limitatamente a:
Non potrà costituire oggetto dell'accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile, la previsione dalla corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum). |
|||||||||||||||||||||||||||
Cittadinanza |
|||||||||||||||||||||||||||
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano. In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
La richiesta per la cittadinanza viene presentata solamente on line attraverso il portale dell'Ufficio territoriale di Governo UTG - Prefettura di Bologna. |