Scarichi da attività

In attuazione della L.35/2012 ("Semplifica Italia"), per semplificare gli adempimenti amministrativi, in particolare per le piccole e medie imprese, è entrato in vigore dal 13 giugno il regolamento sull'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Di competenza della Provincia, la nuova autorizzazione sostituisce fino a 7 procedure diverse, ha una durata di 15 anni e per richiederla basta un’unica domanda da presentare per via telematica allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP).

Qualsiasi tipologia di scarico provienente da qualunque attività in qualsiasi recapito è soggetto ad AUA.

La domanda di AUA va presentata dai gestori di attività/impianti soggetti al regolamento nei casi in cui le norme di settore prevedano il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno una delle autorizzazioni o comunicazioni seguenti:

  1. autorizzazione agli scarichi (Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);

  2. comunicazione preventiva (articolo 112 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste (aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b, c) e piccole aziende agroalimentari);

  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);

  4. autorizzazione alle emissioni in atmosfera in Via Generale – AVG (articolo 272 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.);

  5. comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (articolo 8, commi 4 e 6 della legge 26 ottobre 1995, n. 447);

  6. autorizzazione all' utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (articolo 9 del D.Lgs 27 gennaio 1992, n. 99);

  7. comunicazioni per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi (articolo 215 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.) e di recupero di rifiuti, pericolosi e non pericolosi (articolo 216 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.).

E' comunque fatta salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero solo ad autorizzazione di carattere generale in atmosfera, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del S.U.A.P.

Normativa di riferimento

Delibera Giunta Regionale n. 1053 del 9/6/03;
Delibera Giunta Regionale n. 286 del 14/2/05;
D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 - parte terza;
Normativa in materia di scarichi.

Documentazione