Nuova ISEE - Dal 1° gennaio 2015

Cos'è l'I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente

L’ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di chi richiede prestazioni sociali agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità. L’ISEE, quindi, consente alle Amministrazioni Pubbliche, sulla base delle effettive condizioni economiche dell’interessato e del suo nucleo familiare, di concedere l’accesso a condizioni agevolate a determinati servizi o agevolazioni tariffarie. La normativa relativa all’ISEE è stata recentemente modificata dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri n. 159/2013 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», cui ha fatto seguito il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 “Le informazioni richieste per il calcolo ISEE vanno riportate nell'apposita Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.) e riguardano la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e il patrimonio mobiliare ed immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare.

La situazione reddituale ai fini I.S.E.E.

L’ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la presentazione della D.S.U. (ad esempio, nel 2015, ai fini ISEE si considerano i redditi percepiti nel 2013). Concorrono alla formazione del reddito: i redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta; ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero (tassati esclusivamente nello Stato estero); assegni effettivamente percepiti per il mantenimento di figli; trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari (incluse carte di debito), a qualunque titolo percepiti da parte di amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo ai fini Irpef; redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell’IMU, non indicati nel reddito complessivo ai fini Irpef; il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell’anno di riferimento del reddito.

Modalità di calcolo differenziate dell'I.S.E.E.

La nuova normativa ISEE ha stabilito delle modalità di calcolo differenziate dell’indicatore in funzione della specificità delle situazioni. Di conseguenza non vi è più un solo ISEE, valido per tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori. Oltre ad un ISEE standard o ordinario, coesistono più ISEE in situazioni specifiche, diverse in ragione della prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche del richiedente e del suo nucleo.

Per maggiore chiarezza si riportano gli ISEE previsti dalla riforma come da definizione della circolare dell’INPS n. 171 del 18/12/2014:

  1. ISEE standard o ordinario: tale indicatore è valevole per la generalità delle prestazioni sociali agevolate;
  2. ISEE Università: per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario va identificato il nucleo familiare di riferimento dello studente, indipendentemente dalla residenza anagrafica eventualmente diversa da quella del nucleo familiare di provenienza. Infatti, gli studenti universitari non conviventi con i genitori, che non abbiano un’adeguata capacità di reddito, vengono “attratti”, solo per le prestazioni universitarie, nel nucleo dei genitori e pertanto l’ISEE tiene conto dei componenti del nucleo dei genitori dello studente e dei loro relativi redditi e patrimoni
  3. ISEE Sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti, è possibile scegliere un nucleo ristretto (solo beneficiario, coniuge e figli) rispetto a quello «standard». Nel caso di persona con disabilità maggiorenne, non coniugata e senza figli che vive con i genitori, il nucleo ristretto è composto dalla sola persona con disabilità. In sede di calcolo dell’ISEE si terrà conto solo dei redditi e patrimoni di tale persona
  4. ISEE Sociosanitario-Residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si applicano alle prestazioni residenziali (ricoveri presso residenze sociosanitarie assistenziali - RSA, RSSA, residenze protette, ad esempio ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali per le persone non assistibili a domicilio). Ferma restando la facoltà di scegliere un nucleo ristretto rispetto a quello standard, si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l’ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio. In sede di calcolo dell’ISEE, non sono applicabili per tali prestazioni residenziali alcune detrazioni previste per le altre prestazioni sociosanitarie che appaiono meno necessarie in caso di ricovero in struttura (ad esempio, spese per collaboratori domestici ed addetti all’assistenza personale). Per le prestazioni residenziali, inoltre, continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante: le donazioni di cespiti effettuate successivamente alla prima richiesta di prestazione e le donazioni effettuate nei tre anni precedenti tale richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti
  5. ISEE Minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell’ISEE del nucleo familiare del minorenne. Le stesse regole si applicano per le prestazioni per il diritto allo studio universitario rivolte a studenti universitari con genitori non coniugati tra loro e non conviventi
  6. ISEE Corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione nell’ipotesi in cui nei 18 mesi precedenti la richiesta si sia verificata una variazione della situazione lavorativa di un componente del nucleo (ad esempio, risoluzione del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa).

Pertanto, la D.S.U. per la richiesta dell’attestazione ISEE ha carattere modulare, componendosi di:

  • un modello base relativo al nucleo familiare;
  • fogli allegati relativi ai singoli componenti;
  • moduli aggiuntivi;
  • moduli sostitutivi, in caso di richiesta dell'ISEE corrente;
  • moduli integrativi.

I.S.E.E. corrente

In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro), tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE CORRENTE basato sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa). Tuttavia, ai fini del calcolo dell’ISEE CORRENTE, la variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare deve essere superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE già rilasciato. A titolo esemplificativo si elencano i redditi da aggiornare per la richiesta dell’ISEE CORRENTE:- redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione;- redditi derivanti da attività d’impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei 12 mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo dell’esercizio dell’attività;-trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, non già inclusi nei redditi da lavoro dipendente, pensione o assimilati percepiti nei 12 mesi precedenti a quello della richiesta della prestazione. Si precisa che per poter richiedere l’ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l’attestazione con l’indicazione dell’indicatore della situazione reddituale, sulla base del quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell’ISEE corrente.

Durata di validità dell'attestazione I.S.E.E.

Anche la durata di validità della nuova certificazione ISEE è diversa dalla precedente. La nuova certificazione ISEE ha validità dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo. Le attestazioni I.S.E.E. rilasciate secondo la precedente normativa rimarranno valide, fino alla loro scadenza, ai fini delle agevolazioni o riduzioni già concesse, ma non potranno essere più utilizzate per la richiesta di nuove prestazioni sociali agevolate. Per le nuove attestazioni da rilasciare dall’1.1.2015, le persone interessate dovranno utilizzare il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.).

Come richiedere l'I.S.E.E.

Per effettuare il calcolo I.S.E.E. occorre compilare correttamente la Dichiarazione Sostitutiva Unica.

E’ possibile presentare la DSU e acquisire l’attestazione ISEE direttamente collegandosi al sito internet www.inps.it nella sezione “Servizi on-line” – “Servizi per il Cittadino”. Per accedere al portale ISEE è necessario essere in possesso del PIN, dispositivo rilasciato dall’INPS.

Il PIN può essere richiesto tramite procedura on line, accedendo nella sezione "Come fare per" - "Ottenere e gestire il PIN" del sito INPS.

Nel caso di presentazione della DSU tramite il portale INPS il cittadino è supportato da un percorso di acquisizione telematica assistita che è di guida ed orientamento in tutta la fase di inserimento delle informazioni da auto dichiarare.

La DSU può essere presentata anche ai CAF in convenzione, al quale è richiesta la prima prestazione, alla sede dell’Inps competente per territorio.

Il Comune di Sala Bolognese supporterà il cittadino con le informazioni necessarie anche relative alla documentazione che deve essere prodotta per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) nella fase transitoria della nuova ISEE e fino ad una propria riorganizzazione in grado di gestire questa procedura, divenuta sensibilmente più complessa.

Tempi di rilascio dell'attestazione I.S.E.E.

Al cittadino che presenta la dichiarazione, viene rilasciata un’attestazione per l’avvenuta presentazione ma non l’ISEE calcolato, per ottenere il quale è necessario che sia completata l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi di quanto indicato nella Circolare INPS n. 171 del 18.12.2014, la certificazione ISEE è rilasciata dall’INPS al richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica.

L’attestazione potrà poi essere utilizzata da qualunque componente il nucleo familiare per richiedere prestazioni sociali agevolate, nonché agevolazioni nell'accesso a servizi di pubblica utilità.

Ritiro dell'Attestazione I.S.E.E.

Le disposizioni ministeriali hanno modificato anche le modalità per il ritiro dell’attestazione ISEE, che potrà aver luogo:

  • mediante invio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal richiedente nella D.S.U.;
  • mediante accesso all’area servizi del portale web dell’INPS, previa registrazione, acquisendo l’attestazione nella sezione dedicata all’ISEE ovvero richiedere l’attestazione presso le sedi territoriali dell’INPS;
  • presso il CAF o altri enti erogatori, presso il quale ha presentato la DSU, previa sottoscrizione, nella D.S.U. di conferimento di apposito mandato.

Allegati :

 


Documenti necessari per la compilazione della dichiarazione sostituitiva unica

Per ciascun componente il nucleo familiare, al fine di ottenere il calcolo dell'ISEE, è necessario avere alcune informazioni senza le quali non è possibile elaborare l'ISEE.

Riportiamo di seguito i principali documenti dove possono essere recuperati i dati da inserire nel modello. Si ricorda che l'ISEE è a tutti gli effetti di legge un'autocertificazione; pertanto la seguente lista serve esclusivamente per permettere al dichiarante di recuperare le informazioni.

  • Dati anagrafici:
  • C.F. dei componenti il nucleo familiare (per coniuge e figli a carico anche con diversa residenza);
  • documento d'identità in corso di validità (per il solo dichiarante e/o del tutore/rappresentante legale);
  • contratto di locazione registrato (se il nucleo risiede in affitto);
  • redditi relativi ai due anni precedenti la compilazione della DSU (se presentata nel 2015 – redditi 2013);
  • modello 730 e/o modello unico (reddito complessivo ai fini IRPEF);
  • modello/i CUD rilasciato dal datore di lavoro e/o dall'ente pensionistico;
  • dichiarazione IRAP (x imprenditori agricoli);
  • certificazione attestante i compensi percepiti per prestazioni occasionali, da lavoro autonomo, etc…(es: venditori a domicilio, ritenuta d'acconto, etc…).

Novità:

  • Certificazione relativa ai redditi esenti da imposta (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS);
  • certificazione/i relativa a trattamenti assistenziali, indennitari, previdenziali non soggetti ad IRPEF (esclusi i trattamenti erogati dall'INPS) erogati dalla pubblica amministrazione (es: minimo vitale);
  • certificazione relativa ai redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero;
  • dichiarazione dei redditi per i redditi prodotti all'estero presentata nello stato estero (dai residenti all'estero iscritti all'AIRE);
  • assegni di mantenimento per il coniuge e per i figli corriposti e/o percepiti (per i figli anche in assenza di sentenza di separazione);
  • patrimonio mobiliare relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione della DSU (se presentata nel 2015 – saldo al 31/12/2014);
  • depositi e c/c bancari e postali: saldo al 31/12 e giacenza media annua;
  • titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi (per i quali va assunto il valore nominale);
  • azioni o quote di investimento, partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate, partecipazioni azionarie in società non quotate, masse patrimoniali;
  • altri strumenti e rapporti finanziari;
  • contratti di assicurazione (per i quali va assunto il valore dei premi versati alla data del 31/12);
  • patrimonio netto per le imprese in contabilità ordinaria e valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese in contabilità semplificata.

Novità:

  • Per i depositi e/o conti correnti bancari e/o postali è necessario dichiarare anche il valore della giacenza media. In assenza di tale valore produrre gli estratti conto trimestrali e/o mensili riferiti a ciascun deposito/conto corrente.
  • Per tutte le tipologie di patrimonio posseduto è necessario indicare:
  1. identificativo rapporto;
  2. c.f. dell'operatore finanziario;
  3. data inizio e fine del rapporto finanziario;
  4. patrimonio immobiliare relativo al 31/12 dell'anno precedente la compilazione della DSU (se presentata nel 2015 – valore ai fini IMU/IVIE al 31/12/2014)
  • visure e/o altra certificazione catastale (atti notarili di compravendita, dichiarazione di successione, etc…); se conosciuta per i fabbricati è sufficiente la rendita catastale e per i terreni agricoli il reddito dominicale;
  • valore delle aree edificabili;
  • quota capitale residua del mutuo (certificazione banca e/o piano di ammortamento).

Novità

  • Documentazione attestante il valore ai fini IVIE degli immobili detenuti all'estero;
  • atto notarile di donazione di immobili (solo in caso di richiesta di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo);
  • portatori di handicap: certificazione dell'handicap (denominazione ente, numero del documento e data del rilascio).

Novità

  • Retta pagata per il ricovero in strutture residenziali (nell'anno precedente la presentazione della DSU);
  • spese pagate per l'assistenza personale (detratte/dedotte nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata; non deve essere inserita la spesa per badante/colf);
  • autoveicoli e imbarcazioni di proprietà alla data di presentazione della DSU;

Novità

  • Targa o estremi di registrazione al P.R.A. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o superiore a 500cc) per ogni persona del nucleo familiare;
  • targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del nucleo familiare.

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