Funzioni

Nascita

I cittadini a cui è nato un bambino devono dichiararlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza, o alla Direzione Sanitaria del Centro di nascita.

La Dichiarazione viene resa o da uno dei genitori (o da entrambi se trattasi di riconoscimento di figlio naturale), o da un procuratore speciale, o dal medico o dall’ostetrica, o da altra
persona che ha assistito al parto.

Il Documento da presentare è l’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dall’Ospedale o Casa di cura entro i 10 giorni dalla nascita presso il Comune di nascita o di residenza, o entro 3 giorni se viene dichiarato alla Direzione sanitaria del Centro di nascita.

 

DICHIARAZIONE DI NASCITA TARDIVA

Nel caso la dichiarazione avvenga oltre il termine massimo dei 10 giorni davanti all’Ufficiale dello stato civile, si dovrà presentare oltre all’attestazione della nascita rilasciata dall’ospedale o casa di cura, anche la motivazione delle ragioni del ritardo.

Sarà cura dell’Ufficiale dello Stato civile:

  • contattare l’Ospedale o Casa di cura nel caso non abbiano fornito al cittadino l’attestazione di nascita;
  • comunicare alla Procura della Repubblica la redazione dell’atto di nascita senza effettuazione della dichiarazione di nascita o se il dichiarante rifiuta di indicare le ragioni del ritardo.

Matrimonio

La coppia che intende sposarsi deve richiedere le "pubblicazioni di matrimonio", che consiste in un avviso pubblico che viene esposto online nell’Albo pretorio.

Le pubblicazioni si richiedono presentandosi personalmente all'ufficio di Stato Civile.

La pratica può essere avviata anche da uno solo dei nubendi compilando il modulo allegato; in una fase successiva si presenteranno entrambi i nubendi per la sottoscrizione del verbale di pubblicazione.

Se la coppia risiede in due comuni diversi, occorre rivolgersi al comune in cui risiede almeno uno dei due futuri sposi.

Sarà direttamente l'ufficio a richiedere i documenti necessari per entrambi (anche per il non residente) e l'avviso verrà pubblicato in tutte e due i Comuni.

Durata delle PUBBLICAZIONI

L'atto di pubblicazione resta affisso nei comuni di attuale residenza per almeno 8 giorni consecutivi più tre giorni di deposito. Alla scadenza del termine l'ufficio rilascia il nulla osta da consegnarsi al Parroco (in caso di matrimonio religioso) o fissa la data di celebrazione del matrimonio civile.

Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dal termine della pubblicazione. Se il matrimonio non è celebrato entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione, questa si considera come non avvenuta.

Il matrimonio si può celebrare anche in un'altra città. E' necessario comunicarlo al momento della richiesta della pubblicazione all'ufficiale di Stato Civile il quale predisporrà la delega necessaria da inviare al comune prescelto. Sarà cura degli sposi contattare tale comune per concordare la data del matrimonio.

COSA OCCORRE AL MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE MATRIMONIALE:

  • un documento di identità valido;
  • marca da bollo da Euro 16,00 (per ogni avviso di pubblicazione);
  • per coloro che non hanno compiuto i 18 anni: un'autorizzazione a contrarre matrimonio del competente Tribunale per i minorenni;
  • per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio, rilasciato dall'autorità straniera competente;
  • per contrarre il matrimonio con rito concordatario: richiesta di pubblicazione di matrimonio rilasciata dal Parroco;
  • fotocopia di un documento d’identità valido dei 2 testimoni ( un testimone per lo sposo e uno per la sposa).

 

RAPPORTI PATRIMONIALI tra coniugi

Dal 20/09/1975, a norma della L. 19/05/75 n. 151, le coppie che contraggono matrimonio:

  • se vogliono la comunione dei beni: non debbono fare niente; il silenzio fa scattare automaticamente il nuovo regime di comunione dei beni;
  • se vogliono la separazione dei beni: i nubendi debbono dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile la volontà di mantenere separati, anche per il futuro, i rispettivi beni.

Nell'ipotesi di matrimonio concordatario (con rito religioso), tale dichiarazione dovrà essere accolta dal Sacerdote che celebra il matrimonio ed inserita nel relativo atto di matrimonio da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile per la prescritta trascrizione.

Se, successivamente alla celebrazione del matrimonio, i coniugi decidono di cambiare il regime da comunione dei beni a separazione o viceversa, devono ufficializzare la loro volontà presso un notaio attraverso un atto che attesti il cambiamento della loro posizione finanziaria (separazione/comunione dei beni) e devono depositare l'atto presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune dove è stato celebrato il matrimonio, perchè venga annotato sull'atto di matrimonio.

Unione civile

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore  la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“

In data 29 luglio  è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti  legislativi  che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

LE UNIONI CIVILI

Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L'iter precedurale si divide in 2 fasi:

  1. prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
  2. seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.

1. Processo verbale:
Nella richiesta (modulo di richiesta Unione civile) che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:

  • nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
  • l’insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell’unione di cui all’art. 1, comma 4 della legge;
  • lo straniero che vuole costituire in Italia un’unione civile deve presentare all’ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell’autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all’unione civile.

Il processo verbale redatto dall’ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (non prima di 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso)  in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell’unione.

2. Costituzione dell'unione:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:

  • rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni;
  • scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell’unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

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CAUSE IMPEDITIVE all’Unione civile:

Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

  1. per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  3. tra le parti dei rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento

 

IL REGIME PATRIMONIALE

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale  sarà costituito dalla comunione dei beni.
Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

IL COGNOME

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile

DIRITTI E DOVERI

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti
All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori
Il comma 21 estende alle parti dell’unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.
In caso di decesso
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

SCIOGLIMENTO DELL’UNIONE CIVILE

L’unione civile si scioglie per morte di una delle parti ; all’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

CHI HA CONTRATTO MATRIMONIO O UNIONE CIVILE  ALL’ESTERO

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile  nel registro provvisorio delle unioni civili.

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Rif. normativo: Legge 20 maggio 2016 n.76.

Convivenza di fatto

La Legge n. 76/2016, in vigore dal 5 giugno 2016, prevede la disciplina delle convivenze di fatto (commi 36-65 dell’Art. 1).

La dichiarazione per la costituzione di una convivenza di fatto può essere effettuata da due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, residenti nel Comune di Sala Bolognese, coabitanti e iscritte sul medesimo stato di famiglia. Nel caso in cui gli stessi non siano residenti, coabitanti e iscritti sul medesimo stato di famiglia è necessario rivolgersi presso qualsiasi sportello anagrafico per effettuare la variazione.

Gli interessati non devono essere legati da vincoli di matrimonio o da un’unione civile, né da rapporti di parentela, affinità o adozione.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo) unitamente alle copie dei documenti di identità. 
La dichiarazione può essere inoltrata:

L'inoltro via casella email è consentito seguendo una delle seguenti modalità:

  • acquisizione mediante scanner della copia della dichiarazione recante le firme autografe e delle copie dei documenti d'identità dei dichiaranti e trasmissione tramite casella di posta elettronica semplice o via PEC;
  • sottoscrizione della dichiarazione con le firme digitale di entrambi i dichiaranti e invio della stessa tramite casella di posta elettronica semplice o PEC;
  • occorre presentarsi presso l'Ufficio Anagrafe con i documenti d'identità validi. Può presentarsi anche un solo componente della convivenza di fatto purché in possesso della fotocopia del documento d'identità del componente assente. Il modulo deve essere sottoscritto da entrambi i componenti.

Attenzione:
La dichiarazione non può essere effettuata da coloro che facciano già parte di una unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell’annotazione dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio sull’atto di matrimonio.

CANCELLAZIONE DI UNA CONVIVENZA DI FATTO

La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:

  • d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sala Bolognese di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
  • su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di  entrambe le parti interessate).

La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto (modulo), unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le stesse modalità sopra descritte valide per la dichiarazione.

Nel caso di richiesta di cancellazione di una sola parte interessata, il Comune provvederà a inviare all’altro componente una comunicazione.

EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA CONVIVENZA DI FATTO

In base alla nuova Legge sulla disciplina delle convivenze, i conviventi di fatto:

  • hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario (art. 1 comma 38);
  • in caso di malattia e di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per coniugi e i familiari (art.1 comma 39);
  • ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute oppure, in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (art. 1 commi 40 e 41);
  • diritti inerenti alla casa di abitazione (art. 1 commi da 42 a 45);
  • successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto (art. 1 comma 44);
  • inserimento nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, qualora l’appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo o causa preferenziale; (art. 1 comma 45);
  • diritti del convivente nell’attività di impresa (art. 1 comma 46);
  • ampliamento delle facoltà riconosciute al convivente di fatto nell’ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia (art. 1 commi 47 e 48);
  • in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite (art. 1 comma 49).

L’Ufficiale d’Anagrafe rilascia la certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto.

SOTTOSCRIZIONE DI UN CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione:

  • forma scritta;
  • atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, i contratti di convivenza con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato devono essere trasmessi dal professionista al Comune di residenza dei conviventi entro i successivi 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC in formato pdf p7m con firma digitale all'indirizzo: comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it.

Il contratto reca l’indicazione dell’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo e può contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale e casalingo;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza).

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.

Il contratto è nullo nei seguenti casi:

  • in presenta di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza;
  • in mancanza dei requisiti previsti per la dichiarazione di convivenza di fatto (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale);
  • se una delle parti è minorenne;
  • se una delle parti è interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato sul coniuge).

Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 del Codice Civile), fino alla sentenza di proscioglimento.

Il contratto di convivenza si risolve in caso di:

accordo delle parti in questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede:
  1. se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa (si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio);
  2. se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio;
     
recesso unilaterale   il notaio o l’avvocato che ricevono l’atto devono notificarne una copia all’altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l’atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l’abitazione;
     
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona   in questo caso la parte che ha contratto matrimonio o l’unione civile deve notificare al convivente di fatto l’estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza;
     
morte di uno dei contraenti   il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l’estratto dell’atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con l’annotazione della risoluzione del contratto all’anagrafe del comune di residenza.

Separazione e divorzi

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito della Legge n. 55, 6 maggio 2015, dal 26 maggio 2015 cambiano i tempi per la proposizione della domanda di divorzio: da tre anni si passa a sei mesi di separazione consensuale o ad un anno in caso di separazione giudiziale.

La procedura prevede che l'accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Gli avvocati ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo (anche tramite PEC e firma digitale) entro 10 giorni al Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

 

Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’12/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile;
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa;
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero);
  • Residenza di uno dei coniugi.

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

  • NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i solo i figli di entrambi i coniugi).
  • L’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale, trasferimenti di proprietà).
  • L’accordo potrà contenere un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento per il coniuge e / o il c.d. assegno divorzile).

 

 

Restano invariati anche in questa casistica i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio: sei mesi ininterrotti di separazione personale dei coniugi (L. 55/2015).

Le fasi dell'accordo:

  • prenotazione di appuntamento all’Ufficiale dello Stato civile (Tel.051 6822532 o tramite email: statocivile@comune.sala-bolognese.bo.it);
  • il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato civile con dichiarazione sostitutiva di certificazione per la separazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione per il divorzio (debitamente compilata); nello stesso giorno verrà redatto l'accordo che sarà sottoscritto dalle parti;
  • l’Ufficiale dello Stato civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
  • nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato civile per confermare l’accorso sottoscritto;
  • la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
  • la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
  • Diritti di segreteria: euro 16,00 da pagare il giorno del primo appuntamento.

Per quanto riguarda le modifiche degli accordi, i coniugi possono dichiarare congiuntamente innanzi all'Ufficiale di Sato civile, di volere modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite, limitatamente a:

  • attribuzione assegno periodico
  • revoca assegno periodico
  • revisione quantitativa dell'assegno periodico

Non potrà costituire oggetto dell'accordo davanti all'Ufficiale di Stato civile, la previsione dalla corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (c.d. liquidazione una tantum).

Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 Nuove norme sulla cittadinanza e successivi regolamenti.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. Concessione per matrimonio (art. 5 Legge n. 91 del 5 Febbraio 1992)
  2. Concessione per residenza (art. 9 Legge n. 91 del 5 Febbraio 1992)

La richiesta per la cittadinanza viene presentata solamente on line attraverso il portale dell'Ufficio territoriale di Governo UTG - Prefettura di Bologna.