Scarichi

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.lgs. n. 152/2006, tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati. Fanno eccezione, ai sensi del comma 4 dell'art. 124 cit., gli scarichi di acque reflue di tipo domestico definiti dall'art. 74, lett. g) del D.lgs. n. 152/2006 in reti fognarie, sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'autorità d'ambito. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico (art. 124, comma 2, D.lgs. n. 152/2006).