05 Marzo 2021

Combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali

L'abbruciamento dei residui vegetali è vietato:

  • nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “grave pericolosità per gli incendi boschivi”
  • nei comuni dell’agglomerato di Bologna e in quelli di pianura tra cui Sala Bolognese tra il 1 Ottobre e il 30 Aprile.

Deroghe

  • Combustione in loco di piccoli cumuli non superiori a 3 m³/ha al giorno nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, per soli 2 giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria attraverso il bollettino “liberiamolaria” emesso da ARPAE per comunicare l’allerta smog.
  • Prescrizioni di lotta obbligatoria emesse dall’Autorità fitosanitaria, come l’abbruciamento di parti di pianta colpite dal colpo di fuoco batterico asportate dagli impianti di melo e pero.

Nei periodi e nelle aree in cui viene dichiarata la “fase di attenzione per gli incendi boschivi”, le attività di abbruciamento in prossimità di boschi, di terreni saldi e/o arbustati, di castagneti, di tartufaie, di pioppeti e di altri impianti di arboricoltura da legno sono consentite solo in mattinata e i fuochi dovranno essere spenti entro le ore 11.00, sempre che non vi sia presenza di vento. 

Comunicazione

Gli abbruciamenti in deroga fino al 30 Aprile dovranno essere comunicati telefonando al Numero Verde Regionale 800 841 051 o inviando un’e-mail all’indirizzo so.emiliaromagna@vigilfuoco.it

Nella comunicazione si dovranno indicare le proprie generalità, un numero telefonico di reperibilità, Comune e località in cui si effettuerà la combustione. L'abbruciamento deve terminare entro le quarantotto ore successive al momento in cui viene dato l'avviso.

Gli abbruciamenti effettuati per il contenimento del colpo di fuoco batterico, dovranno essere recapitate al Servizio Fitosanitario regionale inviando una mail all’indirizzo omp1@regione.emilia-romagna.it seguendo le modalità e utilizzando la modulistica di cui alla Determinazione n. 2575 del 15/2/2021. In questo caso la combustione non deve avvenire nelle 48 ore successive alla comunicazione, ma può avere inizio solo il terzo giorno dall’invio della mail al fine di consentire eventuali controlli sul materiale vegetale da bruciare perché infetto.


Per approfondimenti:
La combustione di residui vegetali dei lavori agricoli e forestali

Aree Tematiche: 

Archivio Notizie